Il numero dei consiglieri all'interno dei Comuni varia a seconda del numero di abitanti. I consiglieri comunali della nostra provincia, escluso il Sindaco sono: Prato 32, Montemurlo 16, Carmignano 16, Vaiano 12, Poggio a Caiano 12, Vernio 12 e Cantagallo 12.
Per la presentazione delle candidature occorre presentare una serie di documenti di cui si riportano i principali:
Per l'elenco completo della documentazione da produrre si rinvia alla Pubblicazione del Ministero dell'Interno n. 1/2019 (2.09 MB)
Per la presentazione delle candidature, non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa (autocertificazioni, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, invio per email e fax, ecc).
Anche i cittadini dell'Unione Europea (UE) residenti in Italia possono votare o farsi votare alle elezioni amministrative.
Gli stranieri comunitari che vogliono presentare la propria candidatura alla carica di Consigliere comunale (la carica di Sindaco e vice Sindaco è riservata solamente ai cittadini italiani) oltre alla documentazione elencata sopra, devono consegnare degli ulteriori documenti:
La lista dei candidati deve essere accompagnata dal nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco e dal programma amministrativo, da esporre all'albo pretorio del Comune. I candidati alla carica di Consigliere devono essere contrassegnati da un numero d’ordine progressivo.
Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Per le candidature dei cittadini comunitari alla carica di Consigliere deve essere anche specificato lo Stato di cui hanno la cittadinanza.
Il numero dei candidati presenti nella lista non deve superare il numero dei consiglieri da eleggere: per i Comuni sotto i 15.000 abitanti non deve essere inferiore ai tre quarti del numero dei consiglieri, mentre per quelli sopra i 15.000 abitanti non deve essere inferiore ai due terzi.
Numero minimo dei candidati: Prato 21, Montemurlo 11, Carmignano 11, Vaiano 9, Poggio a Caiano 9, Vernio 9 e Cantagallo 9.
Il candidato Sindaco deve dichiarare il collegamento con la lista o le liste se il Comune ha più di 15.000 abitanti, presentate per l'elezione del Consiglio comunale. Una simile dichiarazione deve essere presentata dai delegati delle liste interessate.
Ciascun candidato deve dichiarare l’accettazione della candidatura, affermando di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ostacolo alla candidatura previste dagli articoli 10 e 11 della Legge 235/2012, pena la cancellazione dalle liste stesse.
Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno; chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.
Ogni lista dei candidati deve essere corredata dei certificati (anche collettivi) comprovanti il possesso, da parte dei presentatori, della condizione di elettori del Comune. Tali certificati devono essere rilasciati dai Comuni entro 24 ore dalla richiesta.
Da dicembre 2012, per favorire la parità di genere negli enti locali, è stato stabilito che nelle liste dei candidati alla carica di consigliere, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi ("quota di lista").
La Commissione elettorale verifica il rispetto di tale quota e, in caso di violazione, procede a ridurre la lista cancellando i candidati del genere più rappresentato partendo dall'ultimo.
Per il Comune di Prato o altri comuni della provincia con popolazione superiore a 15.000 abitanti se, dopo le cancellazioni, la lista contiene un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge, la lista non viene ammessa.
Per i comuni della provincia di Prato con popolazione fra 5.000 e 15.000 abitanti, la lista non può mai essere ricusata poiché la Commissione elettorale non può ridurre il numero dei candidati fino a superare il minimo prescritto dalla legge valido per l’ammissione della lista stessa.
Per i comuni della provincia di Prato con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non sono previste misure sanzionatorie per le liste che non applicano la rappresentanza di entrambi i generi.
La dichiarazione di presentazione della lista candidata al Consiglio comunale deve essere completata con la dichiarazione dei sottoscrittori della lista (firme).
Il numero dei sottoscrittori (i cosiddetti "presentatori") della lista varia secondo la popolazione:
La firma degli elettori deve essere apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun candidato, e il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun sottoscrittore.
Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (sono previste multe da 200 a 1.000 euro). I candidati non possono sottoscrivere la presentazione.
La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei seguenti soggetti: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della Provincia, Sindaco, assessore comunale, presidente del Consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, Consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al Sindaco, Consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal Sindaco, funzionario incaricato dal presidente della Provincia.
Il contrassegno potrebbe essere rifiutato. Per evitarlo è necessario tenere presente che il simbolo della lista non deve essere identico o facilmente confondibile con quello di un'altra lista già presentata.
L'utilizzo del simbolo di un partito o gruppo politico presente anche solo in una delle due Camere del Parlamento italiano o nel Parlamento europeo deve essere autorizzato dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o da loro referenti regionali o provinciali, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da altri soggetti allo scopo incaricati con mandato autenticato da notaio.
È vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa.
Il modello di contrassegno, in triplice esemplare, dovrà essere disegnato su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due diverse misure (10 cm e 3 cm) destinate alla riproduzione sul manifesto e sulla scheda elettorale. Anche le eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno essere circoscritte dal cerchio.
La presentazione delle candidature deve essere effettuata presso la segreteria del Comune per il quale vengono proposte. Può essere effettuata dai delegati di lista, ovvero da uno o più candidati, uno o più sottoscrittori, nonché da esponenti dei gruppi politici.
La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale, corredate dei relativi allegati, deve essere effettuata, dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29° giorno antecedenti la data della votazione.
Il segretario comunale rilascia, per ogni lista depositata, una ricevuta dettagliata, indicando il giorno e l'ora di presentazione, e l'elenco degli atti presentati.
La Commissione elettorale circondariale riceve la documentazione e ne esamina la regolarità. Tale operazione deve essere ultimata entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.
La Commissione elettorale circondariale effettua i seguenti controlli:
Dopo essersi pronunciata circa l'ammissione delle candidature e delle liste, la Commissione elettorale circondariale assegna mediante sorteggio un numero progressivo ad ogni candidato Sindaco e ad ogni lista ammessa ai fini della determinazione della posizione di stampa nella scheda di votazione e sul manifesto. Il sorteggio avviene alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.
Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la commissione elettorale circondariale procede in primo luogo al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco ammessi, poi a quello di ciascuna delle liste ammesse. Successivamente procede alla rinumerazione di tutte le liste in modo da assegnare ad ogni lista un numero diverso, partendo dalla lista o dal gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco sorteggiato con il numero 1, per finire con la lista o con il gruppo di liste collegate con il candidato a sindaco con il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascun gruppo di liste collegate, l’ordine risultante dal sorteggio delle liste).
Ad esempio, se il gruppo di liste collegate con il candidato a sindaco n.1 è formato dalle liste originariamente sorteggiate con i numeri 3, 5, 6 e 9; tali liste verranno rinumerate rispettivamente con i numeri 1, 2, 3 e 4, partendosi poi dal numero 5 per la rinumerazione delle liste collegate al candidato sindaco sorteggiato con il numero 2 e così via.
L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n.3, ha introdotto l'obbligo, per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati che si presentano alle elezioni amministrative, di pubblicare sul proprio sito internet, entro il 14° giorno antecedente la votazione, per ciascun candidato, il curriculum vitae e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale. Sono esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
Al fine di assicurarne la massima conoscenza la citata legge 3/2019 ha previsto che i documenti (curriculum vitae e certificato penale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco), già precedentemente pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico o lista, siano consultabili, entro il settimo giorno antecedente la data dell'elezione, anche all'interno di un'apposita sezione denominata "Elezioni trasparenti" del sito internet istituzionale.
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