Il numero dei consiglieri all'interno dei Comuni varia a seconda del numero di abitanti. I consiglieri comunali di Prato, escluso il Sindaco, sono 32.
Per la presentazione delle candidature occorre presentare una serie di documenti di cui si riportano i principali:
La copia del programma amministrativo da inserire nell'albo pretorio online, il bilancio preventivo delle spese, di cui all'articolo 30, comma 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, da inserire nell'albo pretorio online ed il modello del contrassegno di lista di cm. 3 di diametro e di cm. 10 di diametro in triplice esemplare devono esser presentati in formato cartaceo ed in formato elettronico in apposita chiavetta usb.
Il presentatore della lista deve produrre una dichiarazione sostitutiva, che il contenuto della chiavetta USB è conforme all'esemplare in formato cartaceo, stampato e consegnato. Esemplare della dichiarazione sostitutiva verrà prodotta dall’Amministrazione.
Per l'elenco completo della documentazione da produrre si rinvia alla Pubblicazione del Ministero dell'Interno n. 1/2026. La pubblicazione è indicizzata e contiene la modulistica (da allegato 1 ad allegato 15).
Documentazione rilasciata al momento della presentazione delle candidature:



Anche i cittadini dell'Unione Europea (UE) residenti in Italia possono votare o farsi votare alle elezioni amministrative.
Gli stranieri comunitari che vogliono presentare la propria candidatura alla carica di Consigliere comunale (la carica di Sindaco e vice Sindaco è riservata solamente ai cittadini italiani) oltre alla documentazione elencata sopra, devono consegnare degli ulteriori documenti:
La lista dei candidati deve essere accompagnata dal nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco e dal programma amministrativo, da esporre all'albo pretorio del Comune. I candidati alla carica di Consigliere devono essere contrassegnati da un numero d’ordine progressivo.
Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Per le candidature dei cittadini comunitari alla carica di Consigliere deve essere anche specificato lo Stato di cui hanno la cittadinanza.
Il numero dei candidati presenti nella lista non deve superare il numero dei consiglieri da eleggere: per i Comuni superiori ai 15.000 abitanti, come Prato, non deve essere inferiore ai due terzi.
Il numero minimo dei candidati a Prato è 21 candidati consiglieri.
Il candidato Sindaco deve dichiarare il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale. Una simile dichiarazione deve essere presentata dai delegati delle liste interessate unitamente ai documenti suindicati.
Per favorire la parità di genere negli enti locali, da dicembre 2012, nelle liste dei candidati alla carica di consigliere, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi ("quota di lista").
La dichiarazione di presentazione della lista candidata al Consiglio comunale deve contenere le firme degli elettori sottoscrittori della lista, che nel Comune di Prato devono essere minimo 350 massimo 700 sottoscrittori.
La firma degli elettori deve essere apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun candidato, e il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun sottoscrittore.
Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature, quindi non anteriori al 24 ottobre 2025.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (sono previste multe da 200 a 1.000 euro). I candidati non possono sottoscrivere la presentazione.
La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei seguenti soggetti: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, membri del parlamento, consiglieri regionali, presidente della Provincia, Sindaco, assessore comunale, presidente del Consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, Consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al Sindaco, Consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal Sindaco, funzionario incaricato dal presidente della Provincia.
Sono altresì competenti gli avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza.
Si invita a leggere l’elenco dei soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni riportato a pagina 53 della Pubblicazione del Ministero dell'Interno n. 1/2026.
Gli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa, per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trovano nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, possono sottoscrivere le liste con firma digitale che non deve essere autenticata.
Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale deve essere consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.
Riferimento normativo: art 4 del DL n. 27/2025, convertito con modificazioni dalla legge n.72 del 15 maggio 2025.
Il modello di contrassegno, in triplice esemplare, dovrà essere disegnato su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due diverse misure (10 cm e 3 cm) destinate alla riproduzione sul manifesto e sulla scheda elettorale. Anche le eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno essere circoscritte dal cerchio. Il medesimo modello deve essere presentato in modalità digitale e in modalità analogica.
Il contrassegno potrebbe essere rifiutato. Per evitarlo è necessario tenere presente che il simbolo della lista non deve essere identico o facilmente confondibile con quello di un'altra lista già presentata.
L'utilizzo del simbolo di un partito o gruppo politico presente anche solo in una delle due Camere del Parlamento italiano o nel Parlamento europeo deve essere autorizzato dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o da loro referenti regionali o provinciali, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da altri soggetti allo scopo incaricati con mandato autenticato da notaio.
È vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa.
La presentazione delle candidature deve essere effettuata presso la segreteria del Comune per il quale vengono proposte. Può essere effettuata dai delegati di lista, ovvero da uno o più candidati, uno o più sottoscrittori, nonché da esponenti dei gruppi politici.
La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale, corredate dei relativi allegati, deve essere effettuata, dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29° giorno antecedenti la data della votazione, quindi da venerdì 24 aprile dalle ore 8 alle ore 20 e sabato 25 aprile dalle ore 8 alle ore 12.
Il segretario comunale rilascia, per ogni lista depositata, una ricevuta dettagliata, indicando il giorno e l'ora di presentazione, e l'elenco degli atti presentati.
La Commissione elettorale circondariale riceve la documentazione e ne esamina la regolarità. Tale operazione deve essere ultimata entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, quindi entro domenica 26 aprile.
La Commissione elettorale circondariale effettua i seguenti controlli:
Dopo essersi pronunciata circa l'ammissione delle candidature e delle liste, la Commissione elettorale circondariale assegna mediante sorteggio un numero progressivo ad ogni candidato Sindaco e ad ogni lista ammessa ai fini della determinazione della posizione di stampa nella scheda di votazione e sul manifesto. Il sorteggio avviene alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.
La commissione elettorale circondariale procede in primo luogo al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco ammessi, poi a quello di ciascuna delle liste ammesse. Successivamente procede alla rinumerazione di tutte le liste in modo da assegnare ad ogni lista un numero diverso, partendo dalla lista o dal gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco sorteggiato con il numero 1, per finire con la lista o con il gruppo di liste collegate con il candidato a sindaco con il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascun gruppo di liste collegate, l’ordine risultante dal sorteggio delle liste).
Ad esempio, se il gruppo di liste collegate con il candidato a sindaco n.1 è formato dalle liste originariamente sorteggiate con i numeri 3, 5, 6 e 9; tali liste verranno rinumerate rispettivamente con i numeri 1, 2, 3 e 4, partendosi poi dal numero 5 per la rinumerazione delle liste collegate al candidato sindaco sorteggiato con il numero 2 e così via.
L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n.3, ha introdotto l'obbligo, per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati che si presentano alle elezioni amministrative, di pubblicare sul proprio sito internet, entro il 14° giorno antecedente la votazione, per ciascun candidato, il curriculum vitae e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale. Sono esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
Al fine di assicurarne la massima conoscenza la citata legge 3/2019 ha previsto che i documenti (curriculum vitae e certificato penale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco), già precedentemente pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico o lista, siano consultabili, entro il settimo giorno antecedente la data dell'elezione, anche all'interno di un'apposita sezione denominata "Elezioni trasparenti" del sito internet istituzionale:
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